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Regione Abruzzo

Richiesta di cancellazione dall'albo dei giudici popolari

Richiesta di cancellazione dall'albo dei giudici popolari

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Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.


L'iscrizione agli elenchi è gratuita (articolo 9 della Legge 10/04/1951, n. 287) e occorre:
  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Costi

L'iscrizione agli elenchi è gratuita (articolo 9 della Legge 10/04/1951, n. 287) .

Presentazione manuale

La richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, scaricando e compilando manualmente il modello, per poi essere presentato all'ente in formato cartaceo.

Accedi al servizio

Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

Vincoli

Per iscriversi occorre:

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/01/2022